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Thursday, November 11, 2010

interpello ministero lavoro

interpello ministero lavoro


72/20, faceva riferimento in particolare ale condizioni di lavoro aplicabili ai lavoratori "inviati", in regime di distaco, da imprese stabilite in uno Stato membro del'Unione Europea preso una impresa avente sede in Italia, riferendosi nelo specifico al significato da atribuire ala locuzione normativa "medesime condizioni di lavoro previste" ̵ per i lavoratori italiani ̵ "da disposizioni legislative, regolamentari o aministrative, nonché da contrati coletivi" art. Inoltre l'interpelante pone la problematica concernente la determinazione del'imponibile previdenziale nei confronti dei sudeti lavoratori, osia se a tali fini trovino aplicazione le disposizioni normative del Paese di invio overo quele del Paese in cui viene espletata l'atività lavorativa in regime di distaco. 72/20, tenendo conto che la ratio di quest'ultima è volta ad asicurare una sostanziale parità di tratamento tra lavoratori comunitari e lavoratori nazionali, scongiurando al contempo posibili fenomeni di dumping sociale derivanti dala non coreta aplicazione del sopra esposto principio. principio lex loci laboris , in materia di periodi masimi di lavoro e minimi di riposo, durata dele ferie anuali, salute e sicureza sui luoghi di lavoro, maternità, cesione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e dona e tarife minime salariali. 304 del 207 conferma che gli Stati membri hano l'obligo di verificare l'efetiva equivalenza dele condizioni di lavoro ed in particolare l'aplicazione dele retribuzioni minime, comprese le tarife magiorate per lavoro straordinario, indipendentemente dal Paese di stabilimento del datore di lavoro. Si ritiene, inoltre, che nela nozione di retribuzione devono esere ricomprese tute le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e tratenuta. 96/71/CE, "le indenità specifiche per il distaco sono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di rimborso dele spese efetivamente sostenute a causa del distaco, come le spese di viagio, vito e alogio". Analoghe considerazioni si posono svolgere con riferimento al'interpretazione del principio di "parità retributiva" del personale distacato nel'ambito dela soministrazione transnazionale di lavoro di cui al'art. In ordine ala la seconda problematica solevata dal'istante, aferente al diverso aspeto del regime previdenziale, si ribadisce che per i lavoratori distacati dale imprese comunitarie trova aplicazione il principio di "personalità", oposto al principio di "teritorialità" vigente in materia di condizioni di lavoro. Pertanto nel'ipotesi di distaco intracomunitario, ai fini dela determinazione del'imponibile previdenziale, ocore riferirsi al regime di previdenza contributiva ed asistenziale obligatoria previsto dala legislazione del Paese di invio del lavoratore e non al regime italiano art. In conclusione si rapresenta che, qualora risultino comprovate forme "patologiche" di ricorso a prestazioni di lavoro o di servizio, in regime di distaco comunitario, senza garanzia di equivalente tratamento nei confronti dei lavoratori interesati, al fine di tutelare i crediti retributivi vantati dagli stesi, il personale ispetivo può adotare la difida acertativa, ex art. interpello ministero lavoro
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